La Transazione Fiscale in Composizione negoziata

Il trattamento dei crediti fiscali e previdenziali

I debiti fiscali e previdenziali spesso rappresentano la maggior parte dell’indebitamento delle imprese in lotta per evitare la liquidazione giudiziale.

Il correttivo è intervenuto sulla materia mediante una serie di disposizioni relative alla transazione fiscale. Restano fuori dalla riforma, tuttavia, i crediti degli enti territoriali.

Il Decreto ha aggiunto all’art,23 un comma 2-bis: “Nel corso delle trattative l’imprenditore può formulare una proposta di accordo transattivo alle agenzie fiscali, all’Agenzia delle entrate-Riscossione che prevede il pagamento, parziale o dilazionato, del debito e dei relativi accessori. La proposta non può essere formulata in relazione ai tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea. 

Alla proposta sono allegate la relazione di un professionista indipendente che ne attesta la convenienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale per il creditore pubblico cui la proposta è rivolta e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati aziendali redatta dal soggetto incaricato della revisione legale, se esistente, o da un revisore legale iscritto nell’apposito registro a tal fine designato. L’accordo è sottoscritto dalle parti e comunicato all’esperto e produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente ai sensi dell’articolo 27. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, l’accordo è sottoscritto dal Direttore dell’ufficio su parere conforme della competente Direzione regionale. Per i tributi amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli l’accordo è sottoscritto dal Direttore delle Direzioni territoriali, dal Direttore della Direzione territoriale interprovinciale e, per gli atti impositivi emessi dagli uffici delle Direzioni centrali, dal Direttore delle medesime Direzioni centrali. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione allegata e dell’accordo, ne autorizza l’esecuzione con decreto o, in alternativa, dichiara che l’accordo è privo di effetti. L’accordo si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.”

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L’introduzione di questo comma rende quindi possibile l’accordo con il creditore pubblico tramite una proposta transattiva che preveda il pagamento parziale e/o dilazionato del debito, comprensivo dei relativi accessori.

Restano quindi esclusi dai debiti falcidiabili, e non può neanche esserne dilazionato il pagamento, oltre ai debiti verso gli Enti territoriali, anche quelli previdenziali ed assicurativi.

Sono esclusi anche i “tributi costituenti risorse proprie dell’Unione europea”: appartengono a questa categoria “prelievi, premi, importi supplementari o compensativi, importi o elementi aggiuntivi, dazi della tariffa doganale comune e altri dazi fissati o da fissare da parte delle istituzioni dell’Unione sugli scambi con paesi terzi, dazi doganali sui prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, ormai scaduto, che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, nonché contributi e altri dazi previsti nell’ambito dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero”.

Tra questi tributi non rientra quindi l’IVA, che sarà quindi falcidiabile al pari delle altre imposte.

Le Agenzie devono valutare quando l’accordo è conveniente per l’Erario rispetto alla liquidazione giudiziale e quindi la proposta di transazione fiscale che l’imprenditore può sottoporre loro è sottoposta ad alcuni obblighi:

  • la necessità che un professionista indipendente certifichi la convenienza della proposta di transazione fiscale rispetto alla liquidazione giudiziale (questo per mettere le Agenzie in condizione di adottare le decisioni di loro competenza sulla base di informazioni affidabili e provenienti da soggetti terzi che ne attestino la convenienza)

  • la verifica della completezza e veridicità dei dati aziendali ad opera del revisore

  • la necessità che l’accordo passi al vaglio del Tribunale competente, il quale dovrà autorizzarne l’esecuzione.

In merito a quest’ultimo punto è da sottolineare che questo accordo si caratterizza per la natura privatistica e consensuale: “produce effetti con il suo deposito presso il tribunale competente (…) e si risolve di diritto in caso di apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure se l’imprenditore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti.”.

Il Tribunale, proprio per la natura privatistica di questo accordo, ha la responsabilità di verificarne la regolarità formale e le attestazioni sull’alternativa liquidatoria.

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